LA SENTENZA DEL T.A.R. sul ricorso RE3

Le sentenze vanno rispettate. Va bene, però si possono commentare ed è quello che ci apprestiamo a fare entrando nel merito dei motivi di ricorso, limitandoci agli aspetti più significativi, non senza aver fatto prima una premessa di carattere generale.
Questa vicenda non vede contrapposti alla passata Amministrazione politica i soli ricorrenti (quelli presi in esame dal TAR), ma una parte importante di cittadini, associazioni e forze politiche locali che si sono schierati al loro fianco, in difesa di un interesse pubblico superiore. Secondo alcuni esponenti politici, autori della variante RE3, la sentenza del TAR confermerebbe l’interesse pubblico dell’operazione e sbugiarderebbe coloro che si sono schierati contro di essa. Vediamo.

Violazione destinazione d’uso (a seguito della cessione area per inserimento nel patrimonio indisponibile con vincolo di destinazione). Inoltre interruzione della continuità del parco e tutela ecologica.
Nel 2000, l’area di via Dalla Chiesa è stata ceduta gratuitamente al Comune dai ricorrenti, con vincolo di destinazione d’uso area a servizi /verde attrezzato e inserita nel patrimonio indisponibile comunale come area VPE della rete ecologica. In un’area VPE della rete ecologica l’edificazione è esclusa. Il TAR afferma che l’area è inutilizzata e, siccome dal 2000 non c’è stato alcun intervento per trasformarla in area servizi/verde attrezzato, desume che questo interesse non ci sia e quindi è consentito all’Amministrazione Comunale il cambiamento della destinazione d’uso. In realtà, come è stato evidenziato dai ricorrenti, l’area in questione, mantenuta curata e con erba tagliata regolarmente fino al 2017, ha sempre svolto la funzione egregia di prezioso polmone verde in difesa della città, unico argine all’inquinamento proveniente dalle arterie stradali circostanti. Questo aspetto, a nostro avviso, non e’ stato colto nella sua reale importanza e risulta difficile vedere l’interesse pubblico nel cambiamento di destinazione.


Difetto di istruttoria in ordine alla scelta dell’area.
Il TAR non è entrato nel merito delle scelte di pianificazione dell’Amministrazione e quindi nulla si dice del fatto che non siano state prese in esame altre opzioni alternative all’area di via Dalla Chiesa. Inoltre, rispetto alla posizione sostenuta dai ricorrenti della inedificabilità nel parco del Seveso, il TAR assume come prova invece di “concreta edificabilità dell’area” la presentazione della perizia di stima di quest’ultima, prima che si procedesse alla compensazione urbanistica. E’ davvero curiosa questa scelta. Infatti quale concreta edificabilità può mai esserci in un’area golenale del Torrente Seveso con tutte le limitazioni e i rischi che la sua gestione comporta? Una perizia, tra l’altro, contenente errori evidenti, come documentato nella memoria aggiunta dei ricorrenti, che denotano un difetto grave di istruttoria e ponderazione. Anche questo nell’interesse pubblico?


Consumo di suolo. Il TAR dichiara che la volumetria complessiva realizzabile in via Dalla Chiesa, a seguito della compensazione risulta inferiore a quella prevista in via Camposanto, quindi non c’è consumo di suolo. Però Il bilancio ecologico complessivo (aree parchi, suolo per edificazione, nucleo di antica formazione, parcheggi e strade di complemento) dice un’altra cosa. Dice che per aumentare le aree
verdi in via Roma di 1.794,36 mq si riducono le aree verdi di via G. Dalla Chiesa di 7.297 mq e quindi il bilancio netto per i cittadini di Paderno Dugnano è negativo di 5.502,64 mq. C’è l’interesse pubblico anche in questo caso? Il Tribunale Amministrativo, in conclusione, ha analizzato gli atti dal punto di vista strettamente giuridico, sulla base della normativa vigente di leggi regionali spesso dalla interpretazione elastica e delle sentenze in materia già emesse, diventate giurisprudenza. E sulla base degli atti, ha respinto il ricorso presentato. Ne prendiamo atto non senza aver espresso, come abbiamo fatto, il nostro punto di vista su alcuni dei punti che riteniamo importanti. Occorre dire però, al di là della sentenza del TAR, che le ragioni etiche della opposizione alla variante RE3 restano tutte e immutate. Ricordiamo per esempio, in estrema sintesi: -L’errore politico di aver aumentato la volumetria nel parco del Seveso di ben 5 volte, in un contesto, come è già stato detto, inappropriato. -la collocazione della volumetria in un altro parco che, anche se qualcuno si ostina a chiamare campo incolto è, a tutti gli effetti, un polmone verde preziosissimo per la città. -la possibilità, non esplorata, di offrire ugualmente alla città due parchi, senza rinunciare all’area verde di via Dalla Chiesa, cercando accordi con i proprietari e, in alternativa, conseguire lo stesso obiettivo, sia pure con una superficie minore nel parco del Seveso. Questo si, sarebbe stato interesse pubblico! Dicevamo all’inizio che le sentenze vanno rispettate e che si possono però commentare, come abbiamo fatto. Ma si può fare un’altra cosa e cioè proseguire nel percorso giudiziario ricorrendo anche in Consiglio di Stato. Questo è però un nuovo impegno economico piuttosto oneroso che andrà valutato e ponderato nei prossimi mesi.

Circolo Grugnotorto Legambiente 12/3/2020


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