RE3 – La variante che non vogliamo accettare

Dunque ci siamo. Come deciso e comunicato su questo stesso sito il 7 luglio 2020, il Coordinamento RE3 ha proseguito fino in fondo il percorso del ricorso in Consiglio di Stato, la cui udienza ha avuto luogo ieri 18 maggio.

Ribadiamo molto rapidamente, senza entrare qui in troppi dettagli tecnico-giuridici,  i punti su cui si basano le ragioni di questa scelta, che i nostri avvocati sosterranno con decisione e convinzione:

-l’effettiva funzione del vincolo di destinazione ad area verde inedificabile (VPE) del comparto in Via Dalla Chiesa.

-la concreta finalità di compensazione dell’inquinamento e la funzione di tutela ecologica che finora sono stati conseguiti grazie al fatto che l’area è stata lasciata libera da edificazioni che, se realizzate, interromperebbero la continuità del verde compromettendo le funzioni sopra citate.

-non c’è stata un’autonoma e specifica valutazione di un qualche interesse pubblico del Comune a cedere la proprietà dell’area per fini edificatori, quanto piuttosto l’azione di consentire l’utilizzazione edificatoria da parte di privati, di un’area prevista a verde.

-sulla questione relativa al consumo di suolo, che il T.A.R. non ha riconosciuto, si ribadisce che l’operazione in variante approvata comporta non già il solo trasferimento della superficie fondiaria tra aree omogenee entrambe edificabili, bensì una nuova previsione di edificazione su un’area non soggetta e non assoggettabile a trasformazione urbanistica. Quindi si tratta di un’operazione che comporta nuovo consumo di suolo e non di una operazione algebrica che non tenga conto della natura delle aree.

Ci auguriamo che la IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che in passato ha valutato con molta attenzione temi ambientali con forti analogie al nostro, abbia la possibilità e volontà di analizzare la vicenda della RE3 con un profilo prevalente alla questione di sostanza ecologica-ambientale della questione più che alla verifica formale della procedura degli atti amministravi compiuti, come ha invece fatto, a nostro avviso, il T.A.R. nella sua sentenza.

Dobbiamo inoltre evidenziare che il Comune, in questa circostanza, non si è costituito in giudizio, facendo presente, con Delibera di giunta n° 30 del 30.3.2023, che la suddetta decisione è stata motivata con l’interesse dell’Amministrazione a perseguire, nell’ambito della revisione dello strumento urbanistico, la ricerca di soluzioni alternative per l’ambito in questione, soluzioni che supererebbero gli atti impugnati in primo grado dagli appellanti.

Attendiamo fiduciosi il Giudizio della lV sezione del Consiglio di Stato, certi nel modo più assoluto, della giustezza delle nostre posizioni che ci auguriamo vengano riconosciute.

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