RE3 | DAL CONSIGLIO DI STATO VIA LIBERA AI PALAZZINARI

La sentenza del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso, ha sostanzialmente confermato l’analisi della vicenda solo dal punto di vista della procedura adottata, come aveva fatto del resto anche il T.A.R..

Abbiamo sperato di trovare qualcuno che valutasse la questione nel suo insieme e quindi anche sotto il profilo ambientale, ma non è avvenuto e ne prendiamo atto, ma siamo certi, per fare solo un esempio, che quanto dichiarato nella sentenza “le deduzioni delle parti appellanti in ordine alla funzione di “filtro ecologico” delle aree pubbliche cedute in compensazione si rivelano generiche e in quanto tali inammissibili” sia compreso meglio, nella sua importanza, dai cittadini di Paderno Dugnano più che dai giudici romani.

Non possiamo, comunque, non ribadire che:

  • cementificare in un’area naturale importante è da irresponsabili.
  • avere applicato lo stesso indice di perequazione definito per tutte le aree edificabili del Comune anche alle porzioni di terreno collocate in un’area in cui, per la presenza del rischio Torrente Seveso, non era consentita la costruzione di box interrati o cantine, è stata definita dalla passata Amministrazione un’operazione di equità. Si è aumentata la volumetria, da 2800 mc a 14.734mc, per poi trasferirla in un’area naturale meravigliosa, con funzione di filtro ecologico (dato il traffico locale, destinato oltretutto ad aumentare e la vicinanza della Rho Monza), con l’obiettivo ci è stato detto di dotare Paderno Dugnano di 2 parchi.

Però, quando si costruiscono 3 palazzine, parcheggi, strada di accesso e pista ciclabile, in un’area naturale, un parco si perde (anche se qualcuno ha sempre sostenuto trattarsi di un’area incolta, che in realtà è un vero parco naturale). Il parco di via Gorizia esisteva anche prima (molto malridotto e trascurato sotto la gestione precedente). Le aree sotto il campanile, se si avesse avuto veramente a cuore il parco del Seveso e viste le particolari condizioni e limitazioni citate sopra, non avrebbero dovuto essere coinvolte nell’aumento di volumetria generalizzata e avrebbero potuto essere oggetto di trattativa per la loro acquisizione. Oppure chi avesse voluto comunque edificare, sia pure con tutte le limitazioni e rischi del caso, avrebbe potuto farlo; si sarebbe un po’ ridotta la superficie complessiva a disposizione, ma il Parco del Seveso avrebbe visto ugualmente la sua realizzazione. E dunque la storia dei due parchi?

Via libera, quindi, ai palazzinari? La sentenza del Consiglio di Stato ci conferma tra le righe che la questione è di scelta politica. Non è cosa nuova, lo abbiamo sempre sostenuto anche noi. Abbiamo prestato attenzione a tutte le opzioni possibili, anche sotto il profilo legale, per opporsi e, purtroppo, è andata male. Ma siccome è un problema politico, non possiamo non chiederci, a questo punto, se è tutto finito o c’è ancora qualcosa che l’attuale Amministrazione può fare, prima delle ormai vicine nuove elezioni, considerando che la soluzione della vicenda RE3 era uno dei punti all’ordine del giorno della sua agenda politica.

Nei link sottostanti, per chi vuole, ci sono i vari passaggi della vicenda:

RE3 – La variante che non vogliamo accettare

Dunque ci siamo. Come deciso e comunicato su questo stesso sito il 7 luglio 2020, il Coordinamento RE3 ha proseguito fino in fondo il percorso del ricorso in Consiglio di Stato, la cui udienza ha avuto luogo ieri 18 maggio.

Ribadiamo molto rapidamente, senza entrare qui in troppi dettagli tecnico-giuridici,  i punti su cui si basano le ragioni di questa scelta, che i nostri avvocati sosterranno con decisione e convinzione:

-l’effettiva funzione del vincolo di destinazione ad area verde inedificabile (VPE) del comparto in Via Dalla Chiesa.

-la concreta finalità di compensazione dell’inquinamento e la funzione di tutela ecologica che finora sono stati conseguiti grazie al fatto che l’area è stata lasciata libera da edificazioni che, se realizzate, interromperebbero la continuità del verde compromettendo le funzioni sopra citate.

-non c’è stata un’autonoma e specifica valutazione di un qualche interesse pubblico del Comune a cedere la proprietà dell’area per fini edificatori, quanto piuttosto l’azione di consentire l’utilizzazione edificatoria da parte di privati, di un’area prevista a verde.

-sulla questione relativa al consumo di suolo, che il T.A.R. non ha riconosciuto, si ribadisce che l’operazione in variante approvata comporta non già il solo trasferimento della superficie fondiaria tra aree omogenee entrambe edificabili, bensì una nuova previsione di edificazione su un’area non soggetta e non assoggettabile a trasformazione urbanistica. Quindi si tratta di un’operazione che comporta nuovo consumo di suolo e non di una operazione algebrica che non tenga conto della natura delle aree.

Ci auguriamo che la IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che in passato ha valutato con molta attenzione temi ambientali con forti analogie al nostro, abbia la possibilità e volontà di analizzare la vicenda della RE3 con un profilo prevalente alla questione di sostanza ecologica-ambientale della questione più che alla verifica formale della procedura degli atti amministravi compiuti, come ha invece fatto, a nostro avviso, il T.A.R. nella sua sentenza.

Dobbiamo inoltre evidenziare che il Comune, in questa circostanza, non si è costituito in giudizio, facendo presente, con Delibera di giunta n° 30 del 30.3.2023, che la suddetta decisione è stata motivata con l’interesse dell’Amministrazione a perseguire, nell’ambito della revisione dello strumento urbanistico, la ricerca di soluzioni alternative per l’ambito in questione, soluzioni che supererebbero gli atti impugnati in primo grado dagli appellanti.

Attendiamo fiduciosi il Giudizio della lV sezione del Consiglio di Stato, certi nel modo più assoluto, della giustezza delle nostre posizioni che ci auguriamo vengano riconosciute.

RE3. E’ DECISO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO.

L’opposizione alla realizzazione della variante RE3 continua.  

Un gruppo di cittadini, a prescindere dalle scelte politiche che saranno effettuate, in considerazione dei tempi strettissimi per farlo, ha deciso di non rinunciare all’opzione di proseguire il percorso giudiziario, dando incarico ai propri avvocati di presentare un nuovo ricorso, questa volta al Consiglio di Stato. La sentenza del T.A.R. non ha intaccato minimamente la convinzione che la scelta operata dalla passata Amministrazione Comunale non sia accettabile dalla città e che non rappresenti assolutamente il suo interesse pubblico, come sbandierato ai quattro venti dagli esponenti del centro-destra padernese.

Senza ricostruire di nuovo nei dettagli tutta la vicenda, si vogliono qui richiamare alcuni punti, molto chiari, che stanno alla base della decisione di proseguire nell’azione giudiziaria, nella convinzione che la sentenza del T.A.R non ha colto la vera essenza del problema, limitandosi ad una mera indagine sulla regolarità degli atti amministrativi, in presenza di leggi regionali in materia dalla interpretazione elastica.

Eccoli questi punti:

  1. Una precisa scelta politica (sbagliata) del centro destra ha aumentato nel 2013 la volumetria di 5 volte nell’area di via Camposanto, nella quale non c’erano le condizioni oggettive per farlo, per la presenza del rischio esondazione del torrente e per la destinazione dell’area a Parco Urbano del Seveso.
  2. Trasferire i diritti edificatori nell’area verde di via Dalla Chiesa è stata un’altra scelta politica sbagliata perché le aree verdi rimaste vanno preservate intatte, con cura e attenzione.
  3. L’area verde di via Dalla Chiesa non è, come alcuni esponenti del solito centro destra continuano ad affermare ancora oggi, un’area incolta. E’ stata volutamente trascurata proprio per dare l’assist al tribunale del T.A.R. di affermare che non c’era evidente interesse alla sua conservazione e quindi rendere possibile il suo utilizzo a fini edificatori. A questo link proponiamo alcune immagini della cosiddetta “area incolta”.
  4. L’area di via Dalla Chiesa è, invitiamo tutti a verificarlo, una sorta di oasi naturale silenziosa che va curata e lasciata sostanzialmente com’è. Gli interventi di riqualifica vanno invece effettuati nell’adiacente parco di via Gorizia, che ne rappresenta la naturale continuità e che è stato letteralmente abbandonato al degrado dalla vecchia amministrazione.
  5. La variante Re3 determina, anche se il T.A.R. afferma il contrario, un’ indiscutibile  consumo di suolo come documentato in questo articolo.
  6. L’obiettivo dei 2 parchi, che i rappresentanti della passata Amministrazione politica non perdono occasione di ricordare, è anche l’obiettivo prioritario degli oppositori alla variante, con la “leggera” differenza che dentro i parchi le palazzine previste in via Dalla Chiesa non ci saranno.
  7. E quindi, infine, dove sarebbe il famoso interesse pubblico che la variante Re3, se realizzata, garantirebbe alla città? O è invece un interesse privato? Quale interesse pubblico c’è nel costruire altri 60 appartamenti in una città in cui la domanda abitativa non c’è e che ha visto il fallimento di altre iniziative edificatorie (vedi per es. la ex Lares)? Quale interesse pubblico c’è a sacrificare un’area verde preziosa? Continuare a sostenerlo, quando al suo interno vengono costruite 3 palazzine con annesso parcheggio e strada di collegamento, NON è da persone responsabili e credibili. Quale interesse pubblico c’è nel consumare ancora una porzione di suolo preziosissimo?

Ecco, è su queste motivazioni, come è stato detto, che si fondano le ragioni per andare avanti. L’azione dei firmatari del ricorso è sostenuta dal Coordinamento RE3, come avvenuto nel ricorso al T.A.R..

Anche in questa circostanza il Circolo Grugnotorto Legambiente si offre come supporto e collettore dei contributi economici necessari per sostenere l’azione legale. Sarà possibile effettuare donazioni con bonifico bancario utilizzando il codice iban IT88 G030 6909 6061 0000 0159 724 c/o Banca Intesa San Paolo, oppure con la modalità PayPal.

AD AVERCENE DI AREE INCOLTE COSI’!

Le specifiche tecniche per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Paderno, definiscono aree incolte gli spazi più o meno ampi di proprietà comunale con destinazione d’uso in attesa di definizione.

Ecco, la mancata destinazione d’uso unita all’incuria, cioè una carenza amministrativa di chi ha governato la città dal 2009 al 2019 ha, in sintesi, fatto ritenere al T.A.R. che  non c’era interesse alla sua conservazione e quindi rendere possibile edificare al suo interno.

Stiamo parlando dell’area verde di via Dalla Chiesa che era definita dal PGT vigente una VPE, cioè un’area verde della rete ecologica, una cosa importantissima per i cittadini di Paderno Dugnano. Un’area al cui interno, la vecchia Amministrazione di centro-destra, con la variante RE3, ha consentito l’edificazione di 3 palazzine. Decisione osteggiata  da cittadini, associazioni e forze politiche, oggi di maggioranza,

Forse, anzi quasi certamente,  è un’area che non è conosciuta da molti padernesi e che presenta aspetti naturalistici davvero notevoli. Basterebbe una rapidissima incursione a piedi o in bicicletta per rendersi conto dell’importanza di questo ritaglio di natura. Un ambiente che sostanzialmente andrebbe conservato così com’è, con piccolissimi interventi di cura e manutenzione.

Ecco dunque alcune immagini.

Altro che area incolta in senso dispregiativo. Questa è un’area preziosissima da difendere a tutti i costi. E lo  faremo, con l’aiuto di tutti.

LA FASE 2 DELLA RE3- VERSO IL RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO

Come Il Covid-19, si riparte. La notifica della sentenza del T.A.R., fatta nei giorni scorsi, ha attivato i termini dei 60 giorni per la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato.

I soggetti coinvolti (cittadini e associazioni) stanno completando con gli avvocati il riesame dei diversi profili giuridici. Qui, oggi, vogliamo mettere in evidenza uno degli aspetti, a nostro avviso il più importante e, al tempo stesso, , ci auguriamo, più comprensibile. NON SI PUO’ ACCETTARE CHE SI COSTRUISCANO PALAZZINE IN UN PARCO!

Chi ha promosso e sostenuto l’operazione RE3, l’Amministrazione precedente, ha sempre proclamato ai quattro venti di aver tutelato l’interesse pubblico e che non c’era consumo di suolo, ma

-COSTRUIRE PALAZZINE IN UN PARCO NON E’ TUTELARE L’INTERESSE PUBBLICO.

-COSTRUIRE QUESTE PALAZZINE NEL PARCO DI VIA DALLA CHIESA E’ CONSUMO DI SUOLO

E lo dimostriamo. Seguiteci in queste brevi considerazioni.

I numeri, chiari e incontrovertibili, dicono che il bilancio ecologico per i cittadini è negativo di 5.502 mq. Quindi quale interesse pubblico è stato tutelato? E il saldo negativo di 5.502 mq come lo vogliamo chiamare se non consumo di suolo?

Questo è il punto cruciale che nella sentenza del T.A.R. non ha trovato  il giusto peso e considerazione e  che non è stato valutato nella sua giusta dimensione.

La giurisprudenza in materia  sta cambiando.  Sentenze recenti, emesse in diverse parti d’Italia, aprono scenari nuovi e interessanti che guardano con più attenzione alla salvaguardia del suolo e dell’ambiente,

Lo ribadiamo. Gli  “attori in campo” per la “Fase 2 della Variante RE3”, devono dare una risposta logica, chiara e con numeri a corredo alla domanda: QUALE INTERESSE PUBBLICO viene tutelato dalla “variante RE3”? C’è o non c’è CONSUMO DI SUOLO?

Il tema è importante, la causa è giusta e occorre battersi fino in fondo.

 Certo, significa un nuovo e pesante impegno economico da affrontare.  Lo si farà, ancora una volta, con l’aiuto di cittadini e associazioni che non faranno mancare il loro supporto.

LA SENTENZA DEL T.A.R. sul ricorso RE3

Le sentenze vanno rispettate. Va bene, però si possono commentare ed è quello che ci apprestiamo a fare entrando nel merito dei motivi di ricorso, limitandoci agli aspetti più significativi, non senza aver fatto prima una premessa di carattere generale.
Questa vicenda non vede contrapposti alla passata Amministrazione politica i soli ricorrenti (quelli presi in esame dal TAR), ma una parte importante di cittadini, associazioni e forze politiche locali che si sono schierati al loro fianco, in difesa di un interesse pubblico superiore. Secondo alcuni esponenti politici, autori della variante RE3, la sentenza del TAR confermerebbe l’interesse pubblico dell’operazione e sbugiarderebbe coloro che si sono schierati contro di essa. Vediamo.

Violazione destinazione d’uso (a seguito della cessione area per inserimento nel patrimonio indisponibile con vincolo di destinazione). Inoltre interruzione della continuità del parco e tutela ecologica.
Nel 2000, l’area di via Dalla Chiesa è stata ceduta gratuitamente al Comune dai ricorrenti, con vincolo di destinazione d’uso area a servizi /verde attrezzato e inserita nel patrimonio indisponibile comunale come area VPE della rete ecologica. In un’area VPE della rete ecologica l’edificazione è esclusa. Il TAR afferma che l’area è inutilizzata e, siccome dal 2000 non c’è stato alcun intervento per trasformarla in area servizi/verde attrezzato, desume che questo interesse non ci sia e quindi è consentito all’Amministrazione Comunale il cambiamento della destinazione d’uso. In realtà, come è stato evidenziato dai ricorrenti, l’area in questione, mantenuta curata e con erba tagliata regolarmente fino al 2017, ha sempre svolto la funzione egregia di prezioso polmone verde in difesa della città, unico argine all’inquinamento proveniente dalle arterie stradali circostanti. Questo aspetto, a nostro avviso, non e’ stato colto nella sua reale importanza e risulta difficile vedere l’interesse pubblico nel cambiamento di destinazione.


Difetto di istruttoria in ordine alla scelta dell’area.
Il TAR non è entrato nel merito delle scelte di pianificazione dell’Amministrazione e quindi nulla si dice del fatto che non siano state prese in esame altre opzioni alternative all’area di via Dalla Chiesa. Inoltre, rispetto alla posizione sostenuta dai ricorrenti della inedificabilità nel parco del Seveso, il TAR assume come prova invece di “concreta edificabilità dell’area” la presentazione della perizia di stima di quest’ultima, prima che si procedesse alla compensazione urbanistica. E’ davvero curiosa questa scelta. Infatti quale concreta edificabilità può mai esserci in un’area golenale del Torrente Seveso con tutte le limitazioni e i rischi che la sua gestione comporta? Una perizia, tra l’altro, contenente errori evidenti, come documentato nella memoria aggiunta dei ricorrenti, che denotano un difetto grave di istruttoria e ponderazione. Anche questo nell’interesse pubblico?


Consumo di suolo. Il TAR dichiara che la volumetria complessiva realizzabile in via Dalla Chiesa, a seguito della compensazione risulta inferiore a quella prevista in via Camposanto, quindi non c’è consumo di suolo. Però Il bilancio ecologico complessivo (aree parchi, suolo per edificazione, nucleo di antica formazione, parcheggi e strade di complemento) dice un’altra cosa. Dice che per aumentare le aree
verdi in via Roma di 1.794,36 mq si riducono le aree verdi di via G. Dalla Chiesa di 7.297 mq e quindi il bilancio netto per i cittadini di Paderno Dugnano è negativo di 5.502,64 mq. C’è l’interesse pubblico anche in questo caso? Il Tribunale Amministrativo, in conclusione, ha analizzato gli atti dal punto di vista strettamente giuridico, sulla base della normativa vigente di leggi regionali spesso dalla interpretazione elastica e delle sentenze in materia già emesse, diventate giurisprudenza. E sulla base degli atti, ha respinto il ricorso presentato. Ne prendiamo atto non senza aver espresso, come abbiamo fatto, il nostro punto di vista su alcuni dei punti che riteniamo importanti. Occorre dire però, al di là della sentenza del TAR, che le ragioni etiche della opposizione alla variante RE3 restano tutte e immutate. Ricordiamo per esempio, in estrema sintesi: -L’errore politico di aver aumentato la volumetria nel parco del Seveso di ben 5 volte, in un contesto, come è già stato detto, inappropriato. -la collocazione della volumetria in un altro parco che, anche se qualcuno si ostina a chiamare campo incolto è, a tutti gli effetti, un polmone verde preziosissimo per la città. -la possibilità, non esplorata, di offrire ugualmente alla città due parchi, senza rinunciare all’area verde di via Dalla Chiesa, cercando accordi con i proprietari e, in alternativa, conseguire lo stesso obiettivo, sia pure con una superficie minore nel parco del Seveso. Questo si, sarebbe stato interesse pubblico! Dicevamo all’inizio che le sentenze vanno rispettate e che si possono però commentare, come abbiamo fatto. Ma si può fare un’altra cosa e cioè proseguire nel percorso giudiziario ricorrendo anche in Consiglio di Stato. Questo è però un nuovo impegno economico piuttosto oneroso che andrà valutato e ponderato nei prossimi mesi.

Circolo Grugnotorto Legambiente 12/3/2020


Molto interessante la sentenza della Corte Costituzionale in materia di consumo di suolo. Potrebbe avere qualche ripercussione positiva anche a livello locale.

http://lombardia.legambiente.it/contenuti/comunicati/dalla-consulta-dura-sentenza-sulla-legge-ammazzasuolo-della-lombardia-i-comuni-?fbclid=IwAR3fNxmF2NGpyjNB9fXfwa76TUfg3J3heV3tBS3rOGbvSpv6ZNkn34gLfRQ

RACCOLTA FONDI CON R ENSEMBLE 3

Il piacevole pomeriggio teatrale di domenica scorsa, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, ha consentito alla raccolta fondi per sostenere il ricorso RE3, di fare un significativo e importante balzo in avanti, quasi conclusivo.

L’importo complessivo, infatti, ha raggiunto quota 9.600 euro.

Un ringraziamento a tutti coloro che non hanno fatto mancare il loro supporto.